stabilisci una presenza costante... XXI puntata
... Continuiamo ad analizzare il complesso iter parlamentare della legge 225/92 ...
Il Comitato ristretto, estensore materiale della legge 225, inviò alle Camere l'auspicio di promulgare una legge che tenesse conto di un Servizio nazionale di protezione civile finalizzato a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi, calamità naturali o altri eventi calamitosi, e auspicò l’adozione della metodologia operativa dei “tre momenti” e cioè: previsione, prevenzione delle calamità, del soccorso delle popolazioni colpite e dell’avvio della ripresa.
Vennero sollecitate, inoltre, sia l’applicazione del diritto-dovere di autoprotezione di ogni singolo cittadino e di ogni comunità rispetto alle esigenze stabili ed eccezionali di protezione civile, sia la conseguente promozione dell’attivazione in loco dei soggetti coinvolti ed auspicabilmente organizzati, e di quant’altri potessero utilmente intervenire, in ossequio al fondamentale principio di solidarietà umana e sociale previsti dall'articolo 2 della Costituzione. Si voleva cioè attribuire un ruolo peculiare agli enti locali.
L'auspicata legge attraversò il turbolento mare del parlamento ed fu approvata dalla prima commissione permanente (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) della camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1990; venne modificata dalla prima commissione permanente (affari costituzionali, affari della presidenza del consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello stato e della pubblica amministrazione) del senato della repubblica nella seduta del 28 giugno 1990 e fu nuovamente approvata dalla prima commissione permanente (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni) della camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1990.
Essa fu quindi inviata al Presidente della Repubblica (Cossiga) per la sua promulgazione, il quale non la firmò e nel messaggio trasmesso alla Presidenza della Camera il 15 agosto 1990, motivò il rinvio con le considerazioni che qui si riassumono, tutte ritenute dal Capo dello Stato di «alto grado di convenienza ed opportunità costituzionale ed istituzionale» e cioè:
1. l’attribuzione di competenze di grande rilevanza politica, istituzionale e civile ad un ministro senza portafoglio (quello della PC) :
il fatto che si attribuiscono, con legge, a questo organo «non necessario» del Governo, ovvero al ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, «poteri propri», lo trasforma nei fatti in un organo «necessario», regolandone le funzioni ed i compiti in modo del tutto difforme da quello previsto dal comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 400. Questo suggerisce che sul piano della correttezza costituzionale sarebbe senza dubbio preferibile l’istituzione di un Ministero «pieno». E forse potrebbe essere utile anche al fine di un’ordinata acquisizione al Ministero della protezione civile di poteri di altri per evitare sovrapposizioni e confusione;
2. l'articolo 21 della stessa legge che istituisce il DPC presso la PCM con legge e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e la preposizione ad esso del ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile;
3. sovrapposizioni di competenze fra ministro dell’interno, da un lato, e ministro senza portafoglio per il coordinamento della PC e DPC, dall’altro;
4. La dichiarazione dello stato di emergenza che non può essere di competenza di un ministro senza portafoglio, bensì del Consiglio dei ministri;
5. l'inesistenza dell’obbligo per il ministro di determinare tempi e modalità dell’esercizio della delega da parte dei delegati del ministro senza portafoglio;
6. l'assenza dell’obbligo del conforme parere del Presidente del Consiglio dei ministri per l’emanazione di determinate ordinanze;
7. la mancata precisazione secondo la quale le regioni debbono operare anche secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri;
8. L’esistenza di una inchiesta parlamentare sugli interventi nella Basilicata e nella Campania a seguito dei terremoti del 1980 e del 1981, inchiesta tuttora in corso.
... alla prossima ...